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Legge di bilancio 2019
Bonus lavori. Proroghe per le spese 2019

Confermate le aliquote ridotte per alcuni interventi di risparmio energetico

Articolo tratto dal Fiscalfocus.it © Informati S.r.l.

Proroga per tutto il 2019 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Sono queste le principali previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, Legge n° 145/2018, in materia di bonus lavori.

Risparmio energetico - La Legge di Bilancio 2019 proroga per tutto il 2019 le detrazioni IRPEF/IRES per interventi di risparmio energetico effettuate sulle singole unità residenziali; per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali rimane ferma la proroga al 31 dicembre 2021 disposta in precedenza dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n° 232/2016).
Le spese per le quali viene riconosciuta la detrazione pari al 65% deve essere collegata ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e riguardano in generale: la riduzione del fabbisogno energetico; il miglioramento termico dell’edificio (finestre comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti, ecc.); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
L’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera: delle schermature solari indicate nell’allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Confermate, come da previsioni della Legge n°205/2017, le aliquote di detrazione ridotte al 50% per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:
  • - finestre comprensive di infissi;
  • - schermature solari;
  • - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi Regolamento delegato (UE) n. 811/2013); sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
  • - impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.


La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII (come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per avvalersi della detrazione al 65% per l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (a tal fine modificando il comma 2, lettera b-bis) dell’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63). Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013).
Nessuna novità da segnalare nell’ambito della cessione della detrazione per gli interventi di risparmio energetico fin qui in commento, cessione ammessa dallo scorso anno anche per gli interventi effettuati sulle singole unità esidenziali. Si veda a tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°11/E 2018.

Interventi di ristrutturazione – La Legge di Bilancio proroga al 31 dicembre 2019 la detrazione al 50% su una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R. In via generale restano agevolabili i seguenti interventi/misure: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione al compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico; conseguimento di risparmi energetici e installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; misure antisismiche; bonifica dall'amianto, ecc.

Bonus mobili – Confermato anche il bonus mobili al 50% collegato ad interventi di ristrutturazione, comma 2 art. 14 D.L. 63/2013 (bonus mobili e grandi elettrodomestici); sono agevolabili le spese:
  • in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • sostenute nel 2019, con un tetto massimo pari a 10.000 euro.


Il suddetto importo massimo, per gli interventi effettuati nell'anno 2018 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, deve essere ridotto delle spese sostenute nell'anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione bonus mobili.
Il beneficio deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
E’ da ricordare che non possono essere compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili e grandi elettrodomestici: la realizzazione di posti auto o box pertinenziali nonché gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria (per le parti condominiali), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Per ottenere la detrazione è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili.

Bonus verde – Infine, la proroga ha riguardato il c.d. bonus verde; detrazione IRPEF al 36% su un importo max di 5.000 € (benefico max 1.800 €), avente ad oggetto la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.
Gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono: la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; l’installazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. L’agevolazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tratto da © Informati S.r.l.

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